Art. 22 Trasporto funebre tra Stati 1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo. 2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto e' rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorita' del luogo da cui il cadavere viene estradato. 3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove e' diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorita' consolare. 4. Per l'estradizione, l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorita' consolare dello Stato verso il quale il cadavere e' diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.