Art. 22 
 
                     Trasporto funebre tra Stati 
 
    1. I  trasporti  funebri  da  o  per  uno  degli  Stati  aderenti
all'accordo stipulato in Berlino il 10  febbraio  1937,  approvato  e
reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio  1937,  n.  1379
(Approvazione dell'accordo internazionale  concernente  il  trasporto
delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti
all'osservanza  delle  prescrizioni  sanitarie  previste   da   detto
accordo. 
    2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario
previsto  dall'accordo  di  cui  al  comma  1,  tale  passaporto   e'
rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale,  dal  Comune
di  partenza  e  per   l'introduzione   nel   territorio   nazionale,
dall'autorita' del luogo da cui il cadavere viene estradato. 
    3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli  Stati
non aderenti all'accordo  di  cui  al  comma  1,  l'interessato  alla
traslazione  presenta  all'autorita'  consolare   italiana   apposita
domanda corredata dalla documentazione definita dal  Ministero  della
salute.   Il   Comune   dove   e'   diretto   il   cadavere   concede
l'autorizzazione informando l'autorita' consolare. 
    4. Per l'estradizione, l'autorizzazione e' rilasciata dal  Comune
di partenza, previo nulla osta dell'Autorita' consolare  dello  Stato
verso il quale il  cadavere  e'  diretto.  Le  caratteristiche  della
cassa,  come  definite  dalle  disposizioni  nazionali  ai  fini  del
trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.