Art. 23 
 
                        Diritto di sepoltura 
 
    1. Nel cimitero devono essere ricevuti: 
      a) i cadaveri, i resti mortali,  le  ossa  e  le  ceneri  delle
persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse  in  vita
la residenza; 
      b) i cadaveri, i resti mortali,  le  ossa  e  le  ceneri  delle
persone decedute fuori del Comune, ma aventi in  esso,  in  vita,  la
residenza; 
      c) i cadaveri, i resti mortali,  le  ossa  e  le  ceneri  delle
persone gia' residenti nel Comune, che  hanno  stabilito  la  propria
residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune; 
      d) i cadaveri, i resti mortali,  le  ossa  e  le  ceneri  delle
persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori  di  esso,  ma
aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del  Comune
stesso; 
      e) i prodotti del concepimento e i  prodotti  abortivi  di  cui
agli articoli 19 e 25.