Art. 24 
 
                   Identificazione della sepoltura 
 
    1. Ogni feretro e' inumato in fossa distinta o tumulato in loculo
distinto. 
    2. Ogni sepoltura, sia  in  caso  d'inumazione  che  in  caso  di
tumulazione, e' dotata di un sistema  di  identificazione  resistente
agli agenti atmosferici.