Art. 25 
 
             Autorizzazione all'inumazione e tumulazione 
 
    1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri
e nati morti e' rilasciata secondo la vigente normativa statale. 
    2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate alla sepoltura secondo le modalita' indicate dal  Comune  ove
avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL. 
    3. Per i prodotti abortivi di eta' gestazionale fino  a  ventotto
settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente  compiuto
ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati  denunciati
come nati morti, si procede nel seguente modo: 
      a) i genitori sono informati dalla  Direzione  Sanitaria  della
struttura ospedaliera della possibilita' di richiedere la sepoltura; 
      b) qualora non venga  avanzatala  richiesta  di  sepoltura,  si
provvedera' in analogia a quanto disposto  per  le  parti  anatomiche
riconoscibili.