Art. 25 Autorizzazione all'inumazione e tumulazione 1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti e' rilasciata secondo la vigente normativa statale. 2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalita' indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL. 3. Per i prodotti abortivi di eta' gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo: a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilita' di richiedere la sepoltura; b) qualora non venga avanzatala richiesta di sepoltura, si provvedera' in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.