Art. 26 Esumazione ed estumulazione ordinarie 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. 2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. 3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6. 4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio. 5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessita', redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune. 7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione e' consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.