Art. 26 
 
                Esumazione ed estumulazione ordinarie 
 
    1.  Le  esumazioni  ordinarie  si  eseguono   dopo   dieci   anni
dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non
richiedono la presenza di operatori sanitari. 
    2. Le estumulazioni ordinarie  si  eseguono  allo  scadere  della
concessione  del  loculo,  sono  eseguibili  in   qualsiasi   periodo
dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. 
    3. Le operazioni di esumazione ed  estumulazione  ordinaria  sono
regolate dal Comune nel rispetto della presente legge  attraverso  il
regolamento di cui all'art. 6. 
    4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione  delle
operazioni di esumazione ed estumulazione  alla  ASL  competente  per
territorio. 
    5. Durante  le  operazioni  di  esumazione  ed  estumulazione  il
responsabile  del  servizio  di  custodia  cimiteriale  vigila  sugli
aspetti  igienico-sanitari,  richiede  prontamente  l'intervento  del
personale della ASL in  caso  di  necessita',  redige  un  verbale  e
provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2  dell'art.  52
del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 
    6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere
raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o
in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune. 
    7. In caso di estumulazione allo  scadere  della  concessione  e'
consentita  la  riduzione,  con  successiva   ritumulazione   (previa
raccolta in  una  cassetta  di  zinco)  o  collocazione  nell'ossario
comune,   esclusivamente   quando   sia   accertata    la    completa
mineralizzazione da parte del responsabile del servizio  di  custodia
cimiteriale;  qualora  la  mineralizzazione  risulti  incompleta,  il
responsabile   del   servizio   di   custodia   cimiteriale   dispone
l'inumazione per cinque  anni  al  fine  di  consentire  la  completa
mineralizzazione.