Art. 27 
 
              Esumazione ed estumulazione straordinarie 
 
    1. In caso di esumazione o estumulazione  straordinaria  disposta
dall'Autorita' giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza  del
responsabile del servizio di custodia  cimiteriale  del  Comune,  nel
rispetto  delle  indicazioni   impartite   dalla   stessa   Autorita'
giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorita' giudiziaria devono
essere  effettuate  all'interno  delle   strutture   obitoriali.   Il
personale  sanitario  della  ASL  assiste  alle  operazioni  solo  su
espressa richiesta dell'Autorita' giudiziaria. 
    2.  In  caso  di   esumazioni   o   estumulazioni   straordinarie
autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del  feretro  in
altra  sepoltura  o  la  cremazione,  non  e'  richiesto  il   parere
preventivo della ASL. Le operazioni si  svolgono  alla  presenza  del
responsabile del servizio di custodia cimiteriale  che  vigila  sugli
aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale  della
ASL in caso di necessita', redige un verbale e le annota sul registro
previsto dal comma 2 dell'art. 52 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 285/1990. 
    3.  Le  esumazioni  straordinarie  sono   vietate   nel   periodo
ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre.  Qualunque  sia
la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere  collocato
in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente  integro.
La cassa metallica verra' poi  eliminata  in  caso  di  cremazione  o
inumazione in altra fossa. 
    4.  Le  estumulazioni  straordinarie  per  traslazione  in  altra
sepoltura o  per  successiva  cremazione  si  possono  effettuare  in
qualunque mese dell'anno; il feretro,  qualunque  sia  la  successiva
destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno  che  il
responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne  accerti  la
perfetta tenuta; la cassa metallica verra' poi eliminata in  caso  di
cremazione o inumazione in altra fossa. 
    5. Qualora la richiesta di estumulazione  straordinaria  riguardi
una  sepoltura  superiore  a  venti  anni,   e   sia   orientata   al
recupero-riutilizzo  del  loculo,  si  provvede  all'inumazione   del
feretro per almeno cinque anni, al fine  di  consentire  la  completa
mineralizzazione.  Se  durante  l'operazione  viene   constatata   la
completa mineralizzazione da parte del responsabile del  servizio  di
custodia cimiteriale, questi potra' disporre la raccolta dei resti.