Art. 27 Esumazione ed estumulazione straordinarie 1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorita' giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorita' giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorita' giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorita' giudiziaria. 2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non e' richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessita', redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verra' poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa. 4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verra' poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa. 5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potra' disporre la raccolta dei resti.