Art. 29 Autorizzazione alla cremazione 1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio e' avvenuto il decesso, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri». 2. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1. 3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, e' effettuato dal medico necroscopo. Le modalita' di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.