Art. 29 
 
                   Autorizzazione alla cremazione 
 
    1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata  dall'Ufficiale
dello stato civile del Comune  nel  cui  territorio  e'  avvenuto  il
decesso, nel rispetto  della  volonta'  espressa  dal  defunto  o  su
richiesta dei coniugi, dei figli  legittimi,  legittimati,  naturali,
riconosciuti ed adottivi ovvero degli  ascendenti,  dei  discendenti,
dei  collaterali  e  degli  affini  fino  al  terzo  grado  e  previa
acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art.  3
della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni  in  materia
di cremazione e dispersione delle ceneri». 
    2. Per la cremazione  di  resti  mortali  non  e'  necessaria  la
certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1. 
    3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto
dall'art.  3,  comma  1,  lettera  h),  della  legge   n.   130/2001,
finalizzato  ad  eventuali  indagini  per  causa  di  giustizia,   e'
effettuato dal medico necroscopo. Le  modalita'  di  conservazione  e
custodia dei prelievi saranno individuate e  stabilite  con  apposito
regolamento interno a ciascuna ASL.