Art. 32 
 
                     Registro per la cremazione 
 
    1. E' istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione. 
    2. Nel registro sono annotate le modalita' con cui il richiedente
ha manifestato la propria volonta' di essere cremato. 
    3. Il  richiedente  puo'  consegnare  al  funzionario  incaricato
l'atto contenente la volonta' di essere cremato, redatto  secondo  le
forme prescritte dall'art. 602 del codice civile;  a  tale  scopo  il
Comune predispone un modello di dichiarazione. 
    4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto puo'  richiedere  la
cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2  oppure  il  ritiro
dell'atto di cui al comma 3.