Art. 32 Registro per la cremazione 1. E' istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione. 2. Nel registro sono annotate le modalita' con cui il richiedente ha manifestato la propria volonta' di essere cremato. 3. Il richiedente puo' consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volonta' di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione. 4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto puo' richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.