Art. 33 Consegna e destinazione finale delle ceneri 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 2. A richiesta, l'urna sigillata puo' essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. 3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale e' consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale e' trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo e' consegnato all'affidatario dell'urna. 4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero puo' avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interramento in spazi a cio' destinati. E' altresi' ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. 5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati: a) numero progressivo e data; b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto; c) modalita' di espressione della volonta'; d) eventuale volonta' di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalita' prescelte; e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volonta' del defunto cui viene consegnata l'urna; f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro; g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente. 6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna e' conservata e' comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 7. Qualora il defunto non abbia individuato I'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volonta' del defunto e' eseguita dalle seguenti persone: a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; b) dall'esecutore testamentario; c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto; e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.