Art. 33 
 
             Consegna e destinazione finale delle ceneri 
 
    1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita
urna  cineraria  ermeticamente  chiusa  con  indicazione   dei   dati
anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. 
    2. A richiesta, l'urna  sigillata  puo'  essere  consegnata  agli
aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la  conservazione
in ambito privato o per la dispersione. 
    3. La consegna dell'urna cineraria risulta  da  apposito  verbale
che, redatto in triplice originale,  indica  la  destinazione  finale
dell'urna. Un originale del verbale e' consegnato al responsabile del
servizio cimiteriale, il secondo originale e' trasmesso all'ufficiale
dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione
e il terzo e' consegnato all'affidatario dell'urna. 
    4.  La  conservazione  delle  urne  cinerarie  in  cimitero  puo'
avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interramento in
spazi  a  cio'  destinati.  E'  altresi'  ammessa   la   collocazione
all'interno di loculi o tombe assieme  a  feretri  di  congiunti  ivi
tumulati. 
    5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad  altro
componente il nucleo  familiare,  all'esecutore  testamentario  o  al
rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra  i
propri  fini  statutari  la  cremazione  dei  cadaveri   dei   propri
associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati: 
      a) numero progressivo e data; 
      b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto; 
      c) modalita' di espressione della volonta'; 
      d)  eventuale  volonta'  di  dispersione   delle   ceneri   con
indicazione dei luoghi e delle modalita' prescelte; 
      e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore  delle
volonta' del defunto cui viene consegnata l'urna; 
      f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla  tenuta  del
registro; 
      g)  eventuali  note   aggiuntive   previste   dalla   normativa
cimiteriale vigente. 
    6. Qualsiasi variazione del  luogo  e  del  soggetto  presso  cui
l'urna e' conservata  e'  comunicata  al  Comune  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione. 
    7. Qualora il defunto non abbia individuato  I'affidatario  delle
proprie ceneri oppure la persona  incaricata  della  dispersione,  la
volonta' del defunto e' eseguita dalle seguenti persone: 
      a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente  piu'
prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti  del  codice
civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso  grado,
dalla maggioranza degli stessi; 
      b) dall'esecutore testamentario; 
      c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra  i
propri fini statutari la cremazione  dei  cadaveri  degli  associati,
qualora il defunto ne sia iscritto; 
      d) dal tutore di minore o interdetto; 
      e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d),
dal personale autorizzato dal Comune.