Art. 34 
 
                      Dispersione delle ceneri 
 
    1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale  dello
stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, e' consentita: 
      a) in aree  a  cio'  appositamente  destinate  all'interno  dei
cimiteri; 
      b) in natura; 
      c) in aree private. 
    2. La dispersione  delle  ceneri  in  natura  e'  consentita  nei
seguenti luoghi: 
      a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri  da  centri
ed insediamenti abitativi; 
      b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; 
      c) nei fiumi; 
      d) in mare; 
      e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da
centri ed insediamenti abitativi; 
      f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale. 
    3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri  corsi
d'acqua e' consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti. 
    4. La dispersione e' vietata nei  centri  abitati  come  definiti
dall'art. 3, comma 1, numero 8, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 
    5. E' fatto divieto ai  proprietari  di  aree  private,  ai  loro
famigliari o aventi  causa,  di  percepire  alcun  compenso  o  altra
utilita' in relazione all'assenso alla dispersione. 
    6. La dispersione delle ceneri e' eseguita dai soggetti di cui al
comma 7, dell'art. 33. 
    7. I soggetti di cui al comma  7,  dell'art.  33  sono  tenuti  a
comunicare al Comune di destinazione,  con  almeno  dieci  giorni  di
preavviso, la modalita' per la dispersione delle ceneri. 
    8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle  ceneri
sia il legale rappresentante o personale di associazioni che  abbiano
tra  i  propri  fini  statutari  la  cremazione  dei  cadaveri  degli
associati, deve consentire al coniuge o ai  parenti  del  defunto  di
assistere alla dispersione. 
    9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti  nei  cimiteri,  e'
vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi. 
    10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto,  con
il consenso dei proprietari, e  non  puo'  dare  luogo  ad  attivita'
aventi fini di lucro. 
    11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita
in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno  e  disturbo  a
soggetti terzi eventualmente presenti. 
    12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone
a tutela assoluta,  zone  di  rispetto  e  zone  di  protezione,  con
particolare riferimento alle acque ad uso umano.