Art. 35 Attivita' funebre 1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorita' giudiziaria, da luoghi pubblici o privati. 2. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia e' corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3. 3. I soggetti che intendono svolgere attivita' funebre devono possedere i seguenti requisiti: a) che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1) la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilita' dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri; 2) la disponibilita' di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia; 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte; 4) un responsabile della conduzione dell'attivita' funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attivita' funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari; c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attivita' funebre. 4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attivita' funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalita', i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative da' diritto al rilascio di un attestato di frequenza. 5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attivita' funebre. L'attivita' funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali. 6. L'attivita' funebre e' incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; e' invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato. 7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attivita' funebre.