Art. 35 
 
                          Attivita' funebre 
 
    1. Ai sensi della presente legge per attivita' funebre si intende
un servizio che comprende e assicura in forma congiunta  le  seguenti
prestazioni: 
      a)  disbrigo,  su  mandato  dei   familiari,   delle   pratiche
amministrative inerenti il decesso; 
      b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri  in
occasione di un funerale; 
      c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; 
      d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; 
      e)  recupero  di  cadaveri,  su   disposizioni   dell'autorita'
giudiziaria, da luoghi pubblici o privati. 
    2.  I  soggetti  che  intendono  svolgere   l'attivita'   funebre
presentano Segnalazione certificata di inizio  attivita'  (Scia),  ai
sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi),  al  SUAP  del  Comune   territorialmente
competente.  La  Scia  e'  corredata  della  documentazione  e  delle
autocertificazioni in ordine al possesso  dei  requisiti  di  seguito
individuati al comma 3. 
    3. I soggetti che intendono  svolgere  attivita'  funebre  devono
possedere i seguenti requisiti: 
      a) che l'attivita' funebre  venga  svolta  nel  rispetto  delle
norme in materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei
lavoratori; 
      b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione  adeguati,
fra cui: 
        1) la disponibilita' continuativa di almeno un carro  funebre
e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre,  in
possesso di  specifica  certificazione  di  agibilita'  dotate  delle
attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle  auto
funebri; 
        2)  la  disponibilita'  di  almeno  una  sede   idonea   alla
trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel  Comune  ove  si
presenta la Scia; 
        3)  personale   in   possesso   di   sufficienti   conoscenze
teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte; 
        4) un responsabile della conduzione  dell'attivita'  funebre,
che deve essere specificatamente individuato, anche  coincidente  col
legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori  sedi
commerciali i soggetti esercenti l'attivita' funebre devono  disporre
di un incaricato alla trattazione degli affari; 
      c) che  le  imprese  che  intendono  svolgere  il  servizio  di
trasporto  funebre  in  modo  disgiunto  dall'attivita'  di  onoranza
funebre presentino al Comune  la  Scia  prevista  al  comma  2  e  si
uniformino, per le caratteristiche dei  mezzi  da  utilizzare,  delle
rimesse  e  del  personale,  a  quanto   previsto   per   l'esercente
l'attivita' funebre. 
    4. Al fine del mantenimento del requisito  di  cui  al  punto  3,
della lettera b), del  comma  3,  le  imprese  esercenti  l'attivita'
funebre hanno l'obbligo  di  far  frequentare  al  proprio  personale
specifiche giornate formative della durata complessiva non  inferiore
a ventiquattro ore secondo le modalita',  i  tempi  ed  il  programma
stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta
giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  legge  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione  Abruzzo;  la  partecipazione  alle  giornate
formative da' diritto al rilascio di un attestato di frequenza. 
    5.  E'  vietato  l'esercizio  di  intermediazione  nell'attivita'
funebre.  L'attivita'  funebre  di  tipo  commerciale   deve   essere
tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche
o private, dei locali  di  osservazione  delle  salme  e  delle  aree
cimiteriali. 
    6. L'attivita' funebre  e'  incompatibile  con  la  gestione  del
servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; e' invece compatibile
con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato. 
    7.   Il   Comune   vigila   sulla   correttezza    dell'esercizio
dell'attivita' funebre.