Art. 36 
 
                      Strutture per il commiato 
 
    1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti  pubblici
o privati, possono essere utilizzate, su istanza  dei  componenti  il
nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10,  per  la
custodia e l'esposizione delle salme per la  durata  del  periodo  di
osservazione e anche per i riti del commiato. 
    2. Le strutture per il commiato  sono  fruibili  da  chiunque  ne
faccia richiesta, senza  discriminazioni  di  alcun  tipo  in  ordine
all'accesso. 
    3. Per  l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  le
strutture devono essere in possesso dei  requisiti  igienico-sanitari
previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari
delle strutture sanitarie pubbliche e private. 
    4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il  commiato
e' rilasciata dal Comune ove ha  sede  la  struttura,  entro  novanta
giorni dalla presentazione della  domanda,  previa  acquisizione  del
parere favorevole della ASL competente per  territorio  che  provvede
anche  alla  vigilanza  igienico-sanitaria  sul  funzionamento  delle
stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque  giorni  dalla
richiesta del Comune. La domanda si  considera  accolta  qualora  non
venga comunicato all'interessato il provvedimento  di  diniego  entro
novanta giorni dalla presentazione della stessa. 
    5. Le strutture per il  commiato  non  possono  essere  collocate
nell'ambito di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private,  ne'  di
strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate
vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli
strumenti urbanistici locali. 
    6. Le strutture per il  commiato  possono  prevedere  l'esercizio
delle  attivita'  di  imbalsamazione  e  tanatocosmesi   secondo   le
modalita' e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.