Art. 37 Casa funeraria 1. La casa funeraria e' la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) osservazione del cadavere; b) trattamento conservativo; c) trattamenti di tanatocosmesi; d) custodia ed esposizione del cadavere; e) attivita' proprie delle strutture per il commiato. 2. Per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private. 3. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie e' rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. 4. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, ne' di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.