Art. 37 
 
                           Casa funeraria 
 
    1. La casa funeraria e' la struttura gestita da soggetti  privati
che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi  titolo,  allo
svolgimento delle seguenti funzioni: 
      a) osservazione del cadavere; 
      b) trattamento conservativo; 
      c) trattamenti di tanatocosmesi; 
      d) custodia ed esposizione del cadavere; 
      e) attivita' proprie delle strutture per il commiato. 
    2. Per  l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  le
strutture devono essere in possesso dei  requisiti  igienico-sanitari
previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari
delle strutture sanitarie pubbliche e private. 
    3.  L'autorizzazione  all'apertura  delle   case   funerarie   e'
rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta  giorni
dalla presentazione della domanda,  previa  acquisizione  del  parere
favorevole della ASL competente per territorio,  che  provvede  anche
alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse.  La
ASL rilascia il parere entro quarantacinque  giorni  dalla  richiesta
del Comune.  La  domanda  si  considera  accolta  qualora  non  venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro  novanta
giorni dalla presentazione della stessa. 
    4. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito  di
strutture  sanitarie  pubbliche   o   private,   ne'   di   strutture
socio-sanitarie  o  di  vita  collettiva  o  nelle   loro   immediate
vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli
strumenti urbanistici locali.