Art. 38 Rifiuti cimiteriali 1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come «rifiuti urbani» nell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).