Art. 38 
 
                         Rifiuti cimiteriali 
 
    1. I rifiuti cimiteriali devono  essere  avviati  al  recupero  o
smaltiti in impianti autorizzati ai sensi  delle  vigenti  normative.
Sono definiti nel decreto del Presidente della Repubblica  15  luglio
2003, n. 254  (Regolamento  recante  disciplina  della  gestione  dei
rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n.
179) e sono classificati come  «rifiuti  urbani»  nell'art.  184  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale).