Art. 39 Sanzioni 1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00. 2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00. 3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00. 4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni. 5. Nello svolgimento dell'attivita' funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o piu' servizi, e' punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva e' altresi' sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attivita' funebre o al trasporto funebre.