Art. 39 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai  commi
4 e 5, dell'art. 36 e  agli  articoli  10,  13,  16,  17,  comportano
l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro
5.000,00. 
    2. L'inosservanza delle altre disposizioni di  cui  al  Capo  II,
Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa  da
euro 2.000,00 a euro 4.000,00. 
    3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle  strutture
del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge  e  la
violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   34,   comportano
l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro
5.000,00. 
    4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al  presente  articolo
si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 19 luglio
1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle  sanzioni  amministrative
in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni. 
    5.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  funebre  o  di  trasporto
funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente  provvigioni,
offerte,  regali  o  vantaggi  di  qualsiasi  tenore   per   ottenere
informazioni tese  a  consentire  la  realizzazione  di  uno  o  piu'
servizi, e' punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a
euro 9.000,00. In caso di recidiva e' altresi' sospesa da uno  a  sei
mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale  all'attivita'
funebre o al trasporto funebre.