Art. 4 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
    1. Con riferimento  alle  funzioni  e  ai  compiti  spettanti  ai
Comuni, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento a
quanto previsto dalla presente  legge,  il  Presidente  della  Giunta
regionale, su  proposta  del  componente  la  Giunta  competente  per
materia,  assegna  all'Ente  inadempiente  un  congruo  termine   per
provvedere. 
    2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione,
sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che  provvede
in via sostitutiva. 
    3. Le spese relative all'attivita' del Commissario sono  poste  a
carico dell'ente inadempiente.