Art. 4 Poteri sostitutivi 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva. 3. Le spese relative all'attivita' del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.