Art. 41 Regime transitorio 1. Le imprese che esercitano l'attivita' funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge. 2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attivita' funebre e' d'obbligo la separazione societaria con proprieta' diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. 3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.