Art. 41 
 
                         Regime transitorio 
 
    1. Le imprese che esercitano l'attivita' funebre di cui  all'art.
35, operanti stabilmente sul territorio  regionale,  sono  tenute  ad
adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo,  entro
diciotto mesi dalla  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Abruzzo della presente legge. 
    2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attivita' funebre
e' d'obbligo la separazione societaria  con  proprieta'  diverse,  da
attuare entro dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, fatta salva l'eventuale  scadenza  originaria  della  gestione
antecedente a tale data. 
    3.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della  Regione  Abruzzo  della  presente  legge,  i  Comuni
istituiscono il registro di  cui  all'art.  32,  adeguando  i  propri
regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. 
    4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente
disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa  derivanti,
continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285
(Approvazione del regolamento  di  polizia  mortuaria)  e  successive
modificazioni.