Art. 5 Norme in materia di cimiteri 1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori. 2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. 3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). 4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando: a) la necessita' di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori; b) l'eventuale necessita' di ampliamento; c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela; d) il rispetto delle attivita' di culto. 5. In ogni cimitero sono presenti almeno: a) un campo di inumazione; b) un campo di inumazione speciale; c) una camera mortuaria; d) un ossario comune; e) un cinerario comune. 6. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati: a) loculi per la tumulazione di feretri; b) celle per la conservazione di cassette ossario; c) celle per la conservazione di urne cinerarie; d) uno spazio per la dispersione delle ceneri. 7. La camera mortuaria e' il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione. 8. L'ossario comune e' il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura. 9. Il cinerario comune e' destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.