Art. 5 
 
                    Norme in materia di cimiteri 
 
    1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione  dei  cadaveri
delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio  territorio,
tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni,  di
cimiteri e di crematori. 
    2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200
metri dal centro abitato. 
    3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27  luglio  1934,
n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). 
    4.  L'area  cimiteriale  deve   essere   delimitata   da   idonea
recinzione. L'area di rispetto lungo il  perimetro  cimiteriale  deve
essere definita considerando: 
      a) la necessita' di dotazione di  parcheggi  e  servizi  per  i
frequentatori; 
      b) l'eventuale necessita' di ampliamento; 
      c) l'eventuale  presenza  di  servizi  o  impianti  tecnologici
all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela; 
      d) il rispetto delle attivita' di culto. 
    5. In ogni cimitero sono presenti almeno: 
      a) un campo di inumazione; 
      b) un campo di inumazione speciale; 
      c) una camera mortuaria; 
      d) un ossario comune; 
      e) un cinerario comune. 
    6. In relazione alle richieste della  popolazione  e  secondo  le
tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati: 
      a) loculi per la tumulazione di feretri; 
      b) celle per la conservazione di cassette ossario; 
      c) celle per la conservazione di urne cinerarie; 
      d) uno spazio per la dispersione delle ceneri. 
    7. La camera mortuaria e'  il  luogo  destinato  alla  sosta  dei
feretri prima della sepoltura o della cremazione. 
    8. L'ossario comune e' il luogo  destinato  alla  raccolta  delle
ossa completamente  mineralizzate  provenienti  dalle  esumazioni  ed
estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai  familiari  per
la collocazione in altra sepoltura. 
    9. Il cinerario comune e' destinato alla  raccolta  delle  ceneri
nel  caso  in  cui  non  siano  richieste  dai  familiari  per  altra
collocazione.