Art. 6 
 
Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito  necroscopico  e
                             cimiteriale 
 
    1. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  normativa  statale  e
regionale i Comuni, in  forma  singola  o  associata,  esercitano  le
funzioni ad essi  conferite  in  ambito  necroscopico  e  cimiteriale
attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120  giorni  dalla
pubblicazione della presente legge;  in  caso  di  accertata  inerzia
trova applicazione l'art. 4. 
    2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria: 
      a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni  di  esercizio  e  di
utilizzo dei cimiteri, delle strutture  obitoriali,  delle  strutture
per il commiato e delle case funerarie; 
      b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e  le
procedure di trattamento del terreno volte a favorire i  processi  di
mineralizzazione; 
      c) fissa le modalita'  e  la  durata  delle  concessioni  e  le
tariffe delle sepolture private; 
      d) disciplina le attivita' funebri e le condizioni di esercizio
del servizio di trasporto funebre in applicazione delle  disposizioni
regionali; 
      e)  fissa  le  prescrizioni  relative  all'affidamento  e  alle
caratteristiche delle urne cinerarie; 
      f)  stabilisce  le  caratteristiche  della  camera   mortuaria,
dell'ossario comune, del  cinerario  comune  e  delle  sepolture  per
inumazione e per tumulazione. 
    3. I servizi in ambito necroscopico e  cimiteriale  sono  gestiti
nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi
pubblici locali con modalita'  che  garantiscano  comunque  il  pieno
soddisfacimento delle esigenze  della  popolazione,  soprattutto  nel
rispetto sempre dei principi di equita' e decoro. 
    4. I servizi mortuari delle  strutture  sanitarie  pubbliche,  di
quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere  gestiti
da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di societa' controllate
o collegate, l'attivita' funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che
risultano essere in contrasto con la  presente  disposizione  cessano
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
    5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei  cittadini  alle
informazioni necessarie per la fruibilita'  dei  servizi  pubblici  e
privati in ambito funerario, con particolare  riguardo  agli  aspetti
economici   ed   alle   diverse   pratiche    funerarie    consentite
dall'ordinamento. 
    6. Ai Comuni  sono  attribuite  le  funzioni  autorizzatorie  per
l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle
case funerarie di cui all'art. 37.  I  Comuni,  inoltre,  individuano
negli  strumenti  urbanistici  locali   le   aree   idonee   per   la
realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie. 
    7. I Comuni  provvedono  a  formare  adeguatamente  il  personale
addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di
custodia  cimiteriale  sugli  aspetti  concernenti  gli   adempimenti
previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge. 
    8.  Fermo  restando  il  generale  divieto  di  seppellimento  di
cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle
cappelle private familiari, il Comune puo' autorizzare, di  volta  in
volta,   sentita   l'Azienda   Unita'    sanitaria    locale    (ASL)
territorialmente competente,  la  sepoltura  di  cadavere,  di  resti
mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano
giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura  avvenga  con
le garanzie stabilite dalla normativa vigente. 
    9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso  di  indigenza
del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da
parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte  dei  familiari
resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune  a
carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresi', il  servizio
di raccolta  e  di  trasferimento  all'obitorio  dei  deceduti  sulla
pubblica via o in luogo pubblico. 
    10.  La  vigilanza  ed   il   controllo   sull'osservanza   delle
disposizioni contenute nella presente legge spettano al  Comune,  che
si avvale, per gli  aspetti  igienico-sanitari,  dell'Azienda  Unita'
sanitaria locale territorialmente competente.