Art. 6 Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4. 2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria: a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie; b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione; c) fissa le modalita' e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private; d) disciplina le attivita' funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali; e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie; f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione. 3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalita' che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equita' e decoro. 4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di societa' controllate o collegate, l'attivita' funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilita' dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento. 6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie. 7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge. 8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune puo' autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unita' sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente. 9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresi', il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unita' sanitaria locale territorialmente competente.