Art. 7 
 
       Organizzazione delle attivita' di medicina necroscopica 
 
    1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali
(ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza  e  di
supervisione delle attivita' di medicina necroscopica,  definendo  le
procedure  di  espletamento  dell'attivita'  stessa.  Tali  strutture
intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per  cause
ignote  e  provvedono,  altresi',  al  riscontro  diagnostico,  nelle
evenienze in cui sia  necessario  accertare  le  cause  di  morte  in
soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via,  a
domicilio  senza  assistenza  medica,  o  comunque   deceduti   fuori
dall'ospedale, e negli altri casi per i  quali  si  renda  necessario
l'accertamento. 
    2.  La  funzione  di  medico  necroscopo  e'  svolta  dai  medici
dipendenti delle strutture di Medicina Legale,  del  Dipartimento  di
Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL,  al  fine  di
assicurare la tempestivita' e l'ottimale distribuzione del servizio. 
    3. Tutte le funzioni attribuite al «coordinatore sanitario» della
ASL nel decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  285  del  1990
(Approvazione del regolamento di  polizia  mortuaria),  si  intendono
trasferite al Responsabile del Servizio  di  Igiene  Epidemiologia  e
Sanita' Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle  ASL,  che  vi
assolve  attraverso  l'organizzazione  propria  del   servizio,   con
esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art.
10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  285/1990)  che
compete invece al medico necroscopo.