Art. 7 Organizzazione delle attivita' di medicina necroscopica 1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attivita' di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attivita' stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresi', al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento. 2. La funzione di medico necroscopo e' svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestivita' e l'ottimale distribuzione del servizio. 3. Tutte le funzioni attribuite al «coordinatore sanitario» della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanita' Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.