Art. 8 Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte 1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalita' stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte e' effettuato: a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali. 2. L'accertamento di morte e' effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore. 3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura. 4. La denuncia delle cause di morte e' effettuata, secondo le modalita' e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. 5. La denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat. 6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat. 7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte e' effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.