Art. 8 
 
Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte 
 
    1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalita'
stabilite   dalle   norme   sull'ordinamento   di    stato    civile,
l'accertamento di morte e' effettuato: 
      a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora
il decesso  avvenga  in  struttura  sanitaria  e  la  salma  non  sia
trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; 
      b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL
territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata
o in altro luogo, comprese le strutture residenziali  socio-sanitarie
o socio-assistenziali. 
    2. L'accertamento di morte e' effettuato  dal  medico  necroscopo
non prima di quindici ore dal decesso, salvo i  casi  previsti  dagli
articoli 8, 9 e 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
285/1990, e comunque non oltre le 30 ore. 
    3. Il  medico  necroscopo,  contestualmente  all'accertamento  di
morte, rilascia il nulla osta al trasporto di  cui  al  capo  II  del
titolo III e alla sepoltura. 
    4. La denuncia delle cause di morte  e'  effettuata,  secondo  le
modalita' e i flussi informativi previsti dalla  normativa  nazionale
vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. 
    5. La denuncia delle cause di  morte  e'  effettuata  dal  medico
curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat. 
    6. Qualora il medico curante  non  sia  reperibile,  la  denuncia
delle cause di morte e' effettuata dal medico necroscopo  sulla  base
di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da  cui  si  possa
evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso  eventuali
complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso,  con
compilazione della relativa scheda di morte Istat. 
    7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle
cause  di  morte  e'  effettuata  dal   medico   che   esegue   detti
accertamenti.