Art. 9 
 
             Decesso per malattia infettiva e diffusiva 
 
    1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui  ai  commi
2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia  dovuta  a
malattia infettiva e  diffusiva  ovvero  sospetta  di  esserlo,  deve
comunque notificarla all'autorita' sanitaria competente,  provvedendo
altresi' ad adottare, a tutela della salute pubblica, le  misure  che
si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la  diffusione.
Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate  evidenze
scientifiche  e  non  comportano  l'obbligatoria   osservanza   delle
procedure di cui all'art. 18, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 285/1990. 
    2. In ogni caso il personale  addetto  all'attivita'  funebre  e'
tenuto ad utilizzare,  indipendentemente  dalla  causa  del  decesso,
adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio,  al
fine di evitare il contatto con liquidi biologici.