Art. 9 Decesso per malattia infettiva e diffusiva 1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorita' sanitaria competente, provvedendo altresi' ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 2. In ogni caso il personale addetto all'attivita' funebre e' tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.