Art. 7 
 
        Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 47/2004 
 
    1. Al comma 2, dell'art. 8 della legge regionale  n.  47/2004  e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: «I componenti di cui  all'art.
4, comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per piu'  di
due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura,  il
mandato e' da considerarsi concluso, ai  fini  della  rielezione,  se
sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura».