Art. 7 Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 47/2004 1. Al comma 2, dell'art. 8 della legge regionale n. 47/2004 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «I componenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per piu' di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato e' da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura».