Art. 2 
 
        Accordi con le Universita' e gli Istituti scientifici 
 
    1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione
promuove e realizza appositi accordi con le Universita' degli studi e
gli  Istituti  scientifici  e  di  ricerca  aventi  sede  legale  nel
territorio regionale. 
    2. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere  l'istituzione
da parte delle Universita' e degli Istituti scientifici  di  comitati
per la sperimentazione animale. 
    3. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti  dalla  Giunta
regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela  della
salute.