Art. 2 Accordi con le Universita' e gli Istituti scientifici 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione promuove e realizza appositi accordi con le Universita' degli studi e gli Istituti scientifici e di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale. 2. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere l'istituzione da parte delle Universita' e degli Istituti scientifici di comitati per la sperimentazione animale. 3. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dalla Giunta regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela della salute.