Art. 4 Norma finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. Le pubbliche amministrazioni deputate e competenti provvedono alle attivita' previste dall'art. 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.