Art. 4 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica della  Regione  Abruzzo.  Le
pubbliche  amministrazioni  deputate  e  competenti  provvedono  alle
attivita' previste dall'art. 3 con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge.