Art. 10 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2011 1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2011 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e' altresi' disposto, nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, la seguente autorizzazione di spesa: a) Cap. 25662 "Contributi a imprese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per consumi di energia elettrica (Art. 8, comma 1, lett. i-bis), L.R. 1° agosto 2002, n. 17)" Esercizio 2012: Euro 1.000.000,00.».