Art. 10 
 
     Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2011 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n.  21  del
2011 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al
comma 1 e' altresi' disposto, nell'ambito del sottoindicato  capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, la seguente autorizzazione di spesa: 
      a)  Cap.  25662  "Contributi  a  imprese  per  la  gestione   e
manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a  fune  e  delle
piste da sci, comprese le spese  per  consumi  di  energia  elettrica
(Art. 8, comma 1, lett. i-bis), L.R. 1° agosto 2002, n. 17)" 
        Esercizio 2012: Euro 1.000.000,00.».