Art. 11 
 
     Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2011 
 
    1. L'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2011  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 21 (Quota del fondo sanitario regionale di  parte
corrente  in  gestione  accentrata   presso   la   Regione   per   la
realizzazione di  progetti  ed  attivita'  a  supporto  del  Servizio
sanitario regionale). - 1. L'autorizzazione di spesa per lo  sviluppo
di progetti ed attivita' a supporto del Servizio sanitario regionale,
ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421),  gestiti  direttamente  a  livello
regionale  attraverso  una  quota  di   finanziamento   dei   livelli
essenziali di assistenza  (LEA)  riservata  alla  gestione  sanitaria
accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2012,  in  complessivi
Euro  45.000.000,00  e  destinata  all'attuazione  delle   rispettive
finalita', a valere  sui  seguenti  capitoli  afferenti  alla  U.P.B.
1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA: 
      a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di  parte  corrente  -
quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad
Aziende sanitarie ed altri Enti per spese  di  personale  di  cui  si
avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale  (art.  2,  D.Lgs.  30
dicembre 1992, n. 502)" 
        Euro 4.000.000,00; 
      b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di  parte  corrente  -
quota in gestione  sanitaria  accentrata  presso  la  Regione.  Spesa
sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attivita' di  supporto
al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.
502)" 
        Euro 15.900.000,00; 
      c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di  parte  corrente  -
quota  in  gestione   sanitaria   accentrata   presso   la   Regione.
Trasferimenti  ad  Aziende  sanitarie  ed  altri  Enti  per  progetti
obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione  delle  politiche
sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e  sanitario  Regionale
(art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" 
        Euro 25.100.000,00. 
    2. Le  autorizzazioni  di  spesa  disposte  da  precedenti  leggi
regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00,
costituendo per l'esercizio 2011  economia  di  spesa  a  valere  sui
Capitoli 51721, 51773, 51776  e  51799;  il  suddetto  importo  viene
reiscritto,  con  riferimento  all'esercizio   2012,   sui   capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -  Spesa  sanitaria  direttamente
gestita dalla Regione in relazione al perseguimento  degli  obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse  vincolate,
come di seguito indicato: 
      a) Cap.  51773  "Spesa  sanitaria  direttamente  gestita  dalla
Regione per attivita' di supporto  al  SSR  (art.  2  del  D.Lgs.  30
dicembre 1992, n. 502)" 
        Euro 730.016,88; 
      b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali  ed
altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano  sociale  e
sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" 
        Euro 160.743,12; 
      c) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di  progetti  di  ricerca
nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" 
        Euro 18.148,00. 
    3.  Sono  altresi'  autorizzate   per   l'esercizio   2012,   per
l'attuazione delle rispettive finalita', le quote di seguito indicate
a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120: 
      a) Cap.  51773  "Spesa  sanitaria  direttamente  gestita  dalla
Regione per attivita' di supporto  al  SSR  (art.  2  del  D.Lgs.  30
dicembre 1992, n. 502)" 
        Euro 676.993,41; 
      b) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, enti del  SSR  ed
altri enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui
si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di  progetti
di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" 
        Euro 684.277,42.».