Art. 12 
 
     Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2011 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 21  del  2011
e' sostituito dal seguente: «1. Al  fine  di  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario del Servizio sanitario  regionale,  la  Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio  2012,  con
mezzi autonomi di bilancio, le  risorse  destinate  al  finanziamento
delle proprie Aziende  sanitarie  regionali  sulla  base  della  loro
situazione economico-finanziaria al 31  dicembre  2011  in  relazione
anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli  essenziali  di
assistenza erogati  per  l'anno  2012  per  l'importo  stanziato  sul
Capitolo  51638  afferente  alla  U.P.B.  1.5.1.2.18020  -   Servizio
sanitario  regionale:  finanziamento  dei   livelli   di   assistenza
sanitaria   superiori   ai   LEA   e   a   garanzia   dell'equilibrio
economico-finanziario.».