Art. 17 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992 1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorita' di bacino del Reno) sono sostituiti dal seguente: «1. Il segretario generale dell'Autorita' di bacino del Reno di cui all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art. 1 e' nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell'Autorita' di bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza.».