Art. 17 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992 
 
    1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale  25  maggio
1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorita' di bacino  del
Reno) sono  sostituiti  dal  seguente:  «1.  Il  segretario  generale
dell'Autorita' di bacino del  Reno  di  cui  all'art.  8  dell'intesa
interregionale  citata  all'art.   1   e'   nominato   dal   Comitato
istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione
con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica  cinque  anni
ovvero fino alla data antecedente  di  cessazione  dell'Autorita'  di
bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di
appartenenza.».