Art. 19 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005 
 
    1. Al secondo periodo  del  comma  7  dell'art.  17  della  legge
regionale 7 febbraio 2005, n.  1  (Norme  in  materia  di  protezione
civile  e  volontariato.  Istituzione   dell'Agenzia   regionale   di
protezione civile)  dopo  le  parole  «del  1996»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' le organizzazioni di altra natura  a  componente
prevalentemente volontaria e carattere locale previa  verifica  della
relativa idoneita' tecnico-operativa». 
    2. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n.  1  del  2005
tra le parole «a dirigenti» e la parola «regionali» sono inserite  le
parole «e dipendenti». 
    3. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le
parole «Nel caso di cui al comma 3,» sono soppresse. 
    4. Il secondo periodo  del  comma  5  dell'art.  21  della  legge
regionale n. 1 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi  di
cui  al  comma  2,  il  conferimento   dell'incarico   di   direttore
dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n.  43
(Testo unico in materia di organizzazione e  di  rapporti  di  lavoro
nella  Regione  Emilia-Romagna),  fino   al   termine   dell'incarico
stesso.».