Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005 1. Al secondo periodo del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) dopo le parole «del 1996» sono inserite le seguenti: «, nonche' le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneita' tecnico-operativa». 2. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 tra le parole «a dirigenti» e la parola «regionali» sono inserite le parole «e dipendenti». 3. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole «Nel caso di cui al comma 3,» sono soppresse. 4. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.».