Art. 21 
 
     Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 13 del 2007 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale  26  luglio
2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a  norma  dell'art.
40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in  coincidenza  con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per l'esercizio 2007 e  del  bilancio  pluriennale  2007-2009.  Primo
provvedimento  generale  di  variazione)  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli  anni
2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalita'
previste nei programmi stessi.».