Art. 21 Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 13 del 2007 1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) e' aggiunto il seguente: «1-bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalita' previste nei programmi stessi.».