Art. 22 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008 
 
    1. All'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10   (Misure   per   il    riordino    territoriale,    l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) le parole
«costituite tra almeno otto  Comuni»  sono  sostituite  dalle  parole
«costituite tra almeno cinque Comuni». 
    2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 10  del  2008
e' sostituito dal seguente:  «2.  Il  numero  minimo  delle  aree  di
amministrazione generale di cui al comma 1 deve  essere  incrementato
ad almeno quattro, una delle quali scelta tra  quelle  indicate  alle
lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1,  a  decorrere  dal
quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge  o
dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo;». 
    3. All'art. 21-bis della legge regionale n. 10 del 2008, i  commi
1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Nelle more  dell'approvazione  della  legge  regionale  che
definisce  gli  ambiti  ottimali  per  le  gestioni  associate  delle
funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i  processi
di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunita' montane in
attuazione della presente legge, la Regione concede  contributi  alle
Comunita' montane e agli enti associativi  ad  esse  subentranti,  in
deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e  la  quantificazione
dei contributi sul programma di riordino territoriale. 
      2.  La  Giunta  regionale,  con  proprio  atto,  provvede  alla
definizione di una quota di risorse da  destinare  alle  finalita'  e
agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione  in
proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini. 
      3. Nelle  more  dell'approvazione  della  legge  regionale  che
definisce  gli  ambiti  ottimali  per  le  gestioni  associate  delle
funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione puo' altresi'  concedere
contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti  ad
accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti  per  l'accesso
ai  contributi  regionali  disciplinati  dal  programma  di  riordino
territoriale, nonche' contributi a  tutte  le  Unioni  per  sostenere
progetti speciali di miglioramento della qualita'  e  dell'efficienza
dei servizi associati  o  progressivo  ampliamento  dei  loro  ambiti
territoriali.».