Art. 22 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008 1. All'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) le parole «costituite tra almeno otto Comuni» sono sostituite dalle parole «costituite tra almeno cinque Comuni». 2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 10 del 2008 e' sostituito dal seguente: «2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno quattro, una delle quali scelta tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1, a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo;». 3. All'art. 21-bis della legge regionale n. 10 del 2008, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunita' montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunita' montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalita' e agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini. 3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione puo' altresi' concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonche' contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualita' e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.».