Art. 23 Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 10 del 2011 1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) e' sostituito dal seguente: «Per le annualita' 2012 e 2013, l'entita' del contributo verra' definita dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziate in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.».