Art. 23 
 
     Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 10 del 2011 
 
    1.  L'ultimo  periodo  del  comma  5  dell'art.  24  della  legge
regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata
a norma della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in  coincidenza
con l'approvazione  della  legge  di  assestamento  del  bilancio  di
previsione  per  l'esercizio  finanziario   2011   e   del   bilancio
pluriennale 2011-2013) e' sostituito dal seguente: «Per le annualita'
2012 e 2013, l'entita' del contributo verra'  definita  dalla  Giunta
regionale con l'atto di  cui  al  comma  3  nei  limiti  dell'importo
massimo previsto al comma 1 e delle  risorse  stanziate  in  sede  di
approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto  disposto
dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580
afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri  genealogici  -
Risorse statali.».