Art. 26 
 
                        Rimessione in termini 
 
    1. Ai soggetti assegnatari dei  finanziamenti  nell'ambito  della
programmazione  di  edilizia  scolastica  2010  di  cui  alla   legge
regionale  22  maggio  1980,  n.  39  (Norme  per   l'affidamento   e
l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), che dimostrino
di non aver rispettato il termine di cui all'art. 3,  comma  2  della
legge stessa per motivate esigenze connesse con  il  sopravvenire  di
vincoli finanziari contenuti nella  normativa  statale  e  regionale,
puo' essere concessa la rimessione in termini  fino  al  31  dicembre
2012.