Art. 26 Rimessione in termini 1. Ai soggetti assegnatari dei finanziamenti nell'ambito della programmazione di edilizia scolastica 2010 di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), che dimostrino di non aver rispettato il termine di cui all'art. 3, comma 2 della legge stessa per motivate esigenze connesse con il sopravvenire di vincoli finanziari contenuti nella normativa statale e regionale, puo' essere concessa la rimessione in termini fino al 31 dicembre 2012.