Art. 27 Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali 1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento dei referendum elettorali di cui alle leggi regionali 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica), anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati. Le spese derivanti da tali intese sono a carico della Regione. 2. La Regione puo' erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni referendarie, acconti fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.