Art. 27 
 
Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con
                     le amministrazioni statali 
 
    1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento dei
referendum elettorali di cui alle leggi regionali 8 luglio  1996,  n.
24 (Norme in materia di riordino  territoriale  e  di  sostegno  alle
Unioni e alle fusioni di Comuni) e 22 novembre  1999,  n.  34  (Testo
unico in materia di iniziativa  popolare,  referendum  e  istruttoria
pubblica),  anche  avvalendosi  della  collaborazione  degli   uffici
dell'amministrazione statale competenti in  materia,  possono  essere
stipulate intese  con  gli  organi  dell'amministrazione  centrale  o
periferica dello Stato interessati. Le spese derivanti da tali intese
sono a carico della Regione. 
    2. La Regione puo' erogare ai  Comuni,  nel  mese  precedente  le
consultazioni referendarie, acconti fino al 90 per cento delle  spese
che si presume essi debbano anticipare.