Art. 4 Contributo straordinario all'associazione «Enoteca regionale Emilia-Romagna» 1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), e' autorizzata, per l'esercizio 2012, la concessione di un contributo straordinario all'associazione «Enoteca regionale Emilia-Romagna», con sede in Dozza (BO), nel limite di Euro 200.000,00 per specifiche attivita' di promozione e comunicazione istituzionale. 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 e' concesso dal dirigente competente a seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 46 del 1993, nonche' di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo di legge, previa presentazione di una relazione illustrativa delle attivita' svolte e del rendiconto delle spese sostenute. 3. A tal fine e' autorizzata, per l'esercizio 2012, la spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 18153 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - Contributi per le attivita' di orientamento al consumo.