Art. 4 
 
Contributo   straordinario   all'associazione   «Enoteca    regionale
                           Emilia-Romagna» 
 
    1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui
all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46  (Contributi
per la promozione dei prodotti enologici regionali), e'  autorizzata,
per l'esercizio 2012, la concessione di un  contributo  straordinario
all'associazione «Enoteca  regionale  Emilia-Romagna»,  con  sede  in
Dozza (BO), nel limite di Euro 200.000,00 per specifiche attivita' di
promozione e comunicazione istituzionale. 
    2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 e' concesso  dal
dirigente competente a seguito dell'entrata in vigore della  presente
legge  ed  e'  liquidato,   nel   rispetto   delle   percentuali   di
contribuzione di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 46 del 1993, nonche' di quanto previsto dal comma 4  del
medesimo articolo di legge, previa  presentazione  di  una  relazione
illustrativa delle attivita' svolte  e  del  rendiconto  delle  spese
sostenute. 
    3. A tal fine e' autorizzata, per l'esercizio 2012, la  spesa  di
Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo  18153  afferente  alla  U.P.B.
1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - Contributi  per
le attivita' di orientamento al consumo.