Art. 5 
 
Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
            nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 
 
    1.  Per  le  finalita'  di  rilancio  del  settore  agricolo   ed
agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012  di  cui
all'art. 14 del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74  (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012),
la Regione e' autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle
misure del Programma di  sviluppo  rurale  2007-2013  con  le  stesse
modalita' e condizioni previsti dal Programma stesso. 
    2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai  beneficiari  provvede
l'Agenzia regionale per le  erogazioni  in  agricoltura  (AGREA)  per
l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio  2001,  n.  21
(Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in  Agricoltura
(AGREA)) in qualita' di organismo pagatore delle  misure  individuate
nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013. 
    3.   A   tal   fine   e'   disposta,   per   l'esercizio    2012,
un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 18415 afferente alla
U.P.B. 1.3.1.3.6412  -  Programma  di  sviluppo  rurale  2007-2013  -
Interventi in capitale, pari ad Euro 17.300.000,00.