Art. 7 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011 1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011 e' sostituito dal seguente: «4. Per le finalita' di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00.».