Art. 7 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011 e'
sostituito dal seguente: «4. Per le finalita' di cui al comma 1  sono
disposte, per l'esercizio  finanziario  2012,  le  autorizzazioni  di
spesa  a  valere  sul  Capitolo  23130,  nell'ambito   della   U.P.B.
1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul  Capitolo  23132,
nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00.».