Art. 9 
 
     Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011 
 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della  legge  regionale
n. 21 del 2011 e' sostituita dalle seguenti: 
      «b) Cap. 25564 "Contributi  per  l'attuazione  di  progetti  di
marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento  delle  iniziative  di  promo  commercializzazione  e
commercializzazione  turistica  realizzate  dalle   aggregazioni   di
imprese  aderenti  alle  unioni  di  prodotto  anche  in   forma   di
comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, L.R.  4
marzo 1998, n. 7)" 
        Esercizio 2013: Euro 2.452.000,00; 
      b-bis) Cap. 25664 "Contributi alle aggregazioni di imprese  per
iniziative  di  commercializzazione  turistica  anche  in  forma   di
comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5,  L.R.  4
marzo 1998, n. 7)" 
        Esercizio 2013: Euro 2.600.000,00.».