Art. 9 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011 e' sostituita dalle seguenti: «b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2013: Euro 2.452.000,00; b-bis) Cap. 25664 "Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2013: Euro 2.600.000,00.».