Art. 2 
 
    Sostituzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 2/2003 
 
    1. L'art. 2-bis della legge regionale 2/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                             «Art. 2-bis 
          Coordinamento della pianificazione paesaggistica 
              con gli altri strumenti di pianificazione 
 
    1. La Regione, nel rispetto dei principi  fissati  dall'art.  145
del decreto legislativo n. 42/2004, esercita le funzioni di  verifica
di compatibilita' con le previsioni  di  Piano  Regionale  Paesistico
(PRP)  vigente  delle  previsioni   proposte   negli   strumenti   di
pianificazione sottordinati nei  casi  in  cui  le  stesse  siano  in
contrasto con il PRP. 
    2. Le Amministrazioni locali, nel procedimento di conformazione e
di adeguamento dei propri strumenti  urbanistici  al  PRP,  si  fanno
carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di  PRP
alle scale del Piano, riproponendo,  altresi',  una  cartografia  del
suddetto PRP aggiornata. 
    3. Nel procedimento di conformazione e di adeguamento di  cui  al
comma 2, le medesime Amministrazioni  locali,  sulla  scorta  di  una
articolata lettura dello stato di fatto  e  di  adeguate  motivazioni
sulle esigenze di sviluppo  e  socio-economiche,  possono,  altresi',
proporre  aggiustamenti  perimetrali  e  circoscritte  varianti  alle
previsioni di PRP secondo le procedure previste dai commi 5 e 6. 
    4. Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione si
limitano ad un mero recepimento  del  PRP,  l'Amministrazione  locale
allega, alla deliberazione di  definitiva  approvazione  del  proprio
strumento, la dichiarazione di conformita' delle previsioni  proposte
agli usi consentiti dal  PRP  e  la  trasmette  per  conoscenza  alla
Direzione regionale competente. 
    5. Nel caso in cui le previsioni  proposte  si  configurano  come
variante al PRP, la  variante  stessa  e'  trasmessa  alla  Direzione
regionale  competente  per  la  verifica  della  compatibilita'  alle
previsioni di PRP. 
    6. Il Consiglio Regionale assume, previo parere del  Comitato  di
cui all'articolo 2, apposito atto deliberativo che e' pubblicato  sul
BURA e costituisce variante al PRP. Tale provvedimento e'  condizione
imprescindibile  per  la  definitiva  approvazione   della   variante
proposta. 
    7. La Direzione regionale competente  si  riserva  il  potere  di
verificare la correttezza delle dichiarazioni di conformita'  di  cui
al comma 4 anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono  fondati
dubbi sulla veridicita' del loro contenuto. 
    8. L'esercizio del potere di verifica  di  cui  al  comma  7  non
costituisce ragione di sospensione dei procedimenti amministrativi di
competenza comunale, fatti salvi gli esiti della verifica stessa.»