Art. 12 Inserimento dell'art. 32-bis della l.r. 22/2007 1. Dopo l'art. 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 32-bis (Informazione). - 1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalita' necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unita' immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. 2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalita' per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalita' e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.».