Art. 12 
 
           Inserimento dell'art. 32-bis della l.r. 22/2007 
 
    1. Dopo l'art. 32 della l.r. 22/2007 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 32-bis (Informazione).  -  1.  La  Regione  definisce,  con
proprio  provvedimento,  le  modalita'  necessarie  per  informare  i
proprietari o i conduttori di edifici o  di  unita'  immobiliari  sui
diversi  metodi  che  contribuiscono  a  migliorare  la   prestazione
energetica. 
    2.   In   particolare,   la   Regione   definisce,   sentite   le
organizzazioni   maggiormente   rappresentative    dei    proprietari
immobiliari  e  dei  conduttori,  le  modalita'   per   informare   i
proprietari o i locatari di edifici sugli  attestati  di  prestazione
energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalita'  e  i  loro
obiettivi, sulle misure atte a migliorare la  prestazione  energetica
degli edifici in modo economicamente conveniente  e,  all'occorrenza,
sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la  prestazione
stessa.».