Art. 13 Modifiche all'art. 33 della l.r. 22/2007 1. Il comma 6 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.». 2. I commi 10 e 11 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti: «10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unita' immobiliari in modo non conforme alle modalita' individuate dal regolamento di cui all'art. 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalita' sopra indicate e' inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto dal soggetto verificatore. 11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Qualora tali relazioni risultino non veritiere, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione e' aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni. 11-bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Nella stessa sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente. Se la non conformita' comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione e' raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione. 11-ter. L'esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre nella sanzione prevista per il direttore dei lavori. 11-quater. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 28-bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. 11-quinquies. Il locatore che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. 11-sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, che comporti l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella derivante dall'analisi del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. 11-septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell'attivita' di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell'attivita' di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell'arco di tre anni. Le modalita' e i criteri per l'irrogazione della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all'art. 29. 11-octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies competono alla Regione, che puo' esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria S.p.A. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11, 11-bis e 11-ter competono ai Comuni. 11-nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, il notaio a cui non e' stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.». 3. Il comma 14 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato. 4. Il comma 15 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.». 5. Dopo il comma 15 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «15-bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unita' immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia.».