Art. 13 
 
              Modifiche all'art. 33 della l.r. 22/2007 
 
    1. Il comma 6  dell'art.  33  della  l.r.  22/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  di
cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure  di  cui  alla
legge regionale 2 dicembre 1982,  n.  45  (Norme  per  l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della  regione
o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)  e  successive
modificazioni ed integrazioni.». 
    2. I commi 10 e 11 dell'art. 33 della l.r. 22/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti: 
    «10.  Qualora  il  tecnico  abilitato   rediga   l'attestato   di
prestazione energetica degli edifici o delle  unita'  immobiliari  in
modo non conforme alle modalita' individuate dal regolamento  di  cui
all'art. 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro  300,00  a
euro 1.500,00.  Se  l'attestazione  comporta  l'assegnazione  di  una
classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono
euro  10,00  per  ciascun  metro   quadrato   di   superficie   netta
calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un  massimo
di  euro  10.000,00.  In  ogni  caso,  l'attestato   di   prestazione
energetica redatto in modo non conforme alle modalita' sopra indicate
e' inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto  dal
soggetto verificatore. 
    11. Il  progettista  che,  in  fase  di  avvio  del  procedimento
finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi  edilizi
o in  fase  di  presentazione  di  successive  varianti,  sottoscrive
relazioni tecniche errate in relazione alle  prestazioni  energetiche
dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a
euro  3.000,00.  Qualora  tali  relazioni  risultino  non  veritiere,
incorre  nella  sanzione  amministrativa  da  euro  1.000,00  a  euro
7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione e'  aumentata  del  50  per
cento se le  relazioni  hanno  consentito  di  realizzare  interventi
altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni. 
    11-bis. Il direttore dei lavori  che  consente  la  realizzazione
dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato  nel  progetto
causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel
titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella  sanzione
amministrativa  da  euro  1.000,00  a  euro  3.000,00.  Nella  stessa
sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente.  Se  la  non
conformita'  comporta  prestazioni  energetiche  inferiori  anche  ai
requisiti  minimi  stabiliti  dal   regolamento,   la   sanzione   e'
raddoppiata e il  Comune  provvede  a  ordinare  l'adeguamento  degli
interventi realizzati o in corso di realizzazione. 
    11-ter. L'esecutore dei lavori che esegue le opere  in  modo  non
conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto  incorre
nella sanzione prevista per il direttore dei lavori. 
    11-quater. L'alienante a titolo oneroso che  non  ottempera  agli
obblighi di cui all'art. 28-bis, commi 2 e 3, incorre nella  sanzione
amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. 
    11-quinquies. Il locatore che non ottempera  all'obbligo  di  cui
all'art. 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella  sanzione  amministrativa
da euro 500,00 a euro 5.000,00. 
    11-sexies. Il professionista che rilasci una valutazione  di  cui
all'art. 28-bis, comma 2, che comporti l'assegnazione di  una  classe
di efficienza energetica migliore di  quella  derivante  dall'analisi
del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro
3.000,00 a euro 15.000,00. 
    11-septies. Nel caso di sanzione a carico  del  progettista,  del
direttore dei lavori o  del  tecnico  abilitato,  l'ente  accertatore
provvede a darne comunicazione all'ordine,  collegio  o  associazione
professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico
del  tecnico  abilitato  comporta  la  sospensione   per   tre   mesi
dell'attivita' di attestatore. La reiterazione della sanzione per  lo
stesso o per un altro motivo comporta la  sospensione  dell'attivita'
di attestatore per un anno qualora  le  violazioni  vengano  commesse
nell'arco di tre anni. Le modalita' e  i  criteri  per  l'irrogazione
della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all'art. 29. 
    11-octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione  delle
sanzioni di cui ai  commi  10,  11-quater,  11-quinquies,  11-sexies,
11-septies competono alla Regione, che puo' esercitare tali  funzioni
tramite  ARE  Liguria  S.p.A.  L'accertamento  delle   infrazioni   e
l'irrogazione delle sanzioni di cui ai  commi  11,  11-bis  e  11-ter
competono ai Comuni. 
    11-nonies. Al  fine  di  consentire  la  verifica  sull'effettivo
rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato  di
prestazione energetica, in relazione agli  atti  di  trasferimento  a
titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, il  notaio
a cui non e' stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la
valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, segnala  il  fatto  alla
Regione, inviando, entro trenta  giorni  dalla  registrazione,  copia
conforme   all'originale   dell'atto   dallo   stesso   ricevuto    o
autenticato.». 
    3. Il comma 14 dell'art.  33  della  l.r.  22/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' abrogato. 
    4. Il comma 15 dell'art.  33  della  l.r.  22/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal  seguente:  «15.  Per
quanto  non  previsto  dal  presente   articolo   si   applicano   le
disposizioni  della  l.r.  45/1982  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni.». 
    5. Dopo il comma 15 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:  «15-bis.  Le
risorse finanziarie  derivanti  dall'irrogazione  delle  sanzioni  di
competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unita' immobiliari
e dei sistemi tecnici per l'edilizia.».