Art. 2 Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2007 1. Le lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti: «a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni; b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile; c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualita' dell'aria;». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.».