Art. 2 
 
               Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2007 
 
    1. Le lettere a), b), c), d), e) del comma 1  dell'art.  8  della
l.r.  22/2007  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni   sono
sostituite dalle seguenti: 
      «a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la  realizzazione
di impianti per la produzione, il trasporto  e  la  distribuzione  di
energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale  6  giugno
2008,  n.  16  (Disciplina  dell'attivita'  edilizia)  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
      b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la  costruzione  e
l'esercizio degli  impianti  di  cogenerazione  alimentati  da  fonte
fossile; 
      c) il rilascio dell'autorizzazione unica per  la  realizzazione
di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di
potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano  di  tutela  e
risanamento della qualita' dell'aria;». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r.  22/2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di
cui al comma 1 sono disciplinate  dalla  l.r.  16/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni.».