Art. 3 Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 22/2007 1. L'art. 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia e' utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d'uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi; b) involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o non riscaldato; c) sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di una unita' immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kilowatt; d) unita' immobiliare: la parte, il piano o l'appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente; e) prestazione energetica di un edificio: quantita' di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio o dell'unita' immobiliare, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione; f) attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unita' immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformita' all'art. 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia; g) banca dati della prestazione energetica: l'insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unita' immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati; h) prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso; i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro in comune con altri edifici; j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito. 2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della direttiva 2010/31/UE».