Art. 3 
 
            Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 22/2007 
 
    1. L'art. 24 della l.r. 22/2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 24 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  del  presente  titolo  si
intende per: 
      a) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri,  per
la  quale  l'energia  e'  utilizzata  per  il  condizionamento  degli
ambienti interni. Sono esclusi  dalla  definizione  di  edificio  gli
immobili la cui destinazione d'uso non comporta il  ricorso  in  modo
continuativo  ad  impianti  per  il  condizionamento  degli  ambienti
interni, ad eccezione  delle  loro  parti  eventualmente  adibite  ad
ufficio  ed   assimilabili,   purche'   scorporabili   agli   effetti
dell'isolamento   termico.   La   Giunta   regionale,   con   propria
deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi; 
      b) involucro di un edificio: insieme degli  elementi  integrati
di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o  non
riscaldato; 
      c) sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per  il
riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la  produzione  di
acqua  calda,  l'illuminazione  di  un  edificio  o  di  una   unita'
immobiliare, o per  una  combinazione  di  tali  funzioni.  Non  sono
considerati impianti  tecnologici  per  il  riscaldamento  apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento  localizzato
ad  energia  radiante;  tali  apparecchi,  se  fissi,  sono  tuttavia
assimilati agli  impianti  termici  quando  la  somma  delle  potenze
nominali al focolare  degli  apparecchi  al  servizio  della  singola
unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kilowatt; 
      d) unita' immobiliare: la parte, il piano o  l'appartamento  di
un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente; 
      e) prestazione energetica di un edificio: quantita' di  energia
necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso
normale  dell'edificio  o  dell'unita'  immobiliare,   compresa,   in
particolare,  l'energia   utilizzata   per   il   riscaldamento,   il
raffrescamento, la ventilazione,  la  produzione  di  acqua  calda  e
l'illuminazione; 
      f) attestato di  prestazione  energetica:  documento  avente  i
contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29, in cui  figura
il valore risultante  dal  calcolo  degli  indici  della  prestazione
energetica di un edificio o di singole unita' immobiliari, effettuato
seguendo una metodologia adottata in  conformita'  all'art.  3  della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia; 
      g) banca dati della  prestazione  energetica:  l'insieme  degli
attestati di prestazione energetica  riguardanti  gli  edifici  e  le
singole unita' immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione
dai tecnici abilitati; 
      h)  prescrizioni  specifiche:  indicazioni  di  natura  tecnica
dirette  a  migliorare  la   prestazione   energetica   del   sistema
edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso; 
      i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati  o  meno  di  un
sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro
in comune con altri edifici; 
      j) edifici diruti: gli edifici per i quali  sia  oggettivamente
impossibile determinare una qualsivoglia  prestazione  energetica  in
quanto sprovvisti di un involucro definito. 
    2.  Per  quanto  non  previsto  al  comma  1,  si  applicano   le
definizioni   individuate   dal   d.lgs.   192/2005   e    successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  dall'art.   2   della   direttiva
2010/31/UE».