Art. 4 
 
            Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 22/2007 
 
    1. L'art. 26 della l.r. 22/2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 26 (Requisiti minimi di prestazione energetica).  -  1.  La
progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e
delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire  in  modo
da contenere la necessita' di consumo di  energia,  in  relazione  al
progresso tecnologico ed in modo  efficiente  rispetto  ai  costi  da
sostenere. 
    2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni
specifiche, previsti dal  regolamento  di  cui  all'art.  29,  devono
essere rispettati nei seguenti casi: 
      a)  progettazione  e  realizzazione  degli  edifici  di   nuova
costruzione; 
      b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti; 
      c)   ristrutturazione   integrale   degli   elementi    edilizi
costituenti l'involucro degli edifici; 
      d)  ampliamento  volumetrico  superiore   al   20   per   cento
dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti  un  aumento
di superficie utile superiore ai 15 metri  quadrati,  prevedendo  una
applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio; 
      e) nuova installazione, sostituzione, modifica o  miglioramento
di sistemi tecnici per l'edilizia; 
      f)  nuova  installazione  o   sostituzione   di   elementi   di
coibentazione termica; 
      g) nuova installazione,  sostituzione  totale  o  parziale  dei
componenti verticali degli involucri edilizi; 
      h) rifacimento del manto di copertura dell'edificio; 
      i)   rifacimento   dell'intonaco   esterno   con    demolizione
dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento  e'
esteso almeno a un intero prospetto; 
      j) ulteriori casi di  ristrutturazione  parziale  dell'edificio
indicati nel regolamento di cui all'art. 29. 
    3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti
categorie edilizie: 
      a) edifici di interesse storico-artistico  vincolati  ai  sensi
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  l.  6  luglio
2002, n. 137)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella
misura  in  cui  il  rispetto  di  determinati  requisiti  minimi  di
prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro
carattere o aspetto; 
      b) edifici adibiti a luoghi di  culto  e  allo  svolgimento  di
attivita' religiose; c) fabbricati indipendenti  con  una  superficie
utile totale inferiore a 50 metri quadrati, cosi' come  definita  dal
regolamento di cui all'art. 29. 
    4. Nel fissare i requisiti minimi di  prestazione  energetica  il
regolamento di  cui  all'art.  29  distingue  tra  gli  edifici  gia'
esistenti  e  quelli  di  nuova  costruzione,  nonche'  tra   diverse
tipologie edilizie. 
    5. I  requisiti  minimi  devono  tenere  conto  delle  condizioni
generali del clima degli  ambienti  interni  allo  scopo  di  evitare
eventuali  effetti  negativi,  quali  una  ventilazione   inadeguata,
nonche' delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio e' destinato
e della sua eta'. 
    6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei
costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono  riveduti  a
scadenze regolari non superiori  a  cinque  anni  e,  se  necessario,
aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.».