Art. 5 
 
            Sostituzione dell'art. 27 della l.r. 22/2007 
 
    1. L'art. 27 della l.r. 22/2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 27 (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili).  -
1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'art.  26,  comma
2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo  di  fonti
rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e
per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le
decorrenze previsti nel regolamento di cui all'art. 29.».