Art. 6 Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 22/2007 1. L'art. 28 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: «Art. 28 (Attestazione energetica degli edifici). - 1. Ogni edificio o unita' immobiliare oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell'attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all'art. 26, comma 2, lettera d), l'attestato di prestazione energetica deve riguardare l'intero immobile. 2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica. 3. Gli edifici diruti, nonche' i fabbricati indicati nell'art. 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell'attestato. 4. La validita' dell'attestato di prestazione energetica e' di dieci anni. L'attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, e' aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j). 5. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. 6. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano: a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull'edificio o sui sistemi tecnici per l'edilizia; b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi. 7. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico. Art. 28-bis (Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica). - 1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unita' immobiliari, l'attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore. 2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unita' immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato e' rilasciato alla fine della costruzione dell'edificio o dell'unita' immobiliare. 3. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente. 4. Copia fotostatica dell'attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione. 5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore di prestazione energetica globale che figura nell'attestato dell'edificio o dell'unita' immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. 6. L'obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia gia' disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 28-ter (Effetti dell'attestato). - 1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria. 2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione. 3. L'attestato e' necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unita' immobiliari, dell'edificio o degli impianti. Art. 28-quater (Disciplina per gli enti pubblici). - 1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati e' abbassata a 250 metri quadrati. 2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell'ente inadempiente. 3. Negli edifici di cui al comma 1 l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico. 4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato.».