Art. 6 
 
            Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 22/2007 
 
    1. L'art. 28 della l.r. 22/2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti: 
    «Art. 28 (Attestazione  energetica  degli  edifici).  -  1.  Ogni
edificio  o  unita'  immobiliare  oggetto  degli  interventi  di  cui
all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere  dotato,  a
cura  del  costruttore  o   del   proprietario,   dell'attestato   di
prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di
cui all'art. 29. L'attestato deve essere conforme al modello allegato
al regolamento. Nel caso previsto all'art. 26, comma 2,  lettera  d),
l'attestato  di  prestazione  energetica  deve  riguardare   l'intero
immobile. 
    2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di  cui
al comma 1 deve essere comunque dotato, all'atto della  compravendita
o della locazione, di attestato di prestazione energetica. 
    3. Gli edifici diruti, nonche' i  fabbricati  indicati  nell'art.
26,  comma  3,  lettere  a),  b),  c),  non  devono   essere   dotati
dell'attestato. 
    4. La validita' dell'attestato di prestazione  energetica  e'  di
dieci anni. L'attestato, laddove sia  necessario  esibirlo  ai  sensi
della presente legge, e' aggiornato nel caso di effettuazione di  uno
degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h),
i), j). 
    5.    L'attestato    di    prestazione    energetica    comprende
raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in  funzione
dei costi della prestazione energetica  dell'edificio  o  dell'unita'
immobiliare. 
    6. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di  prestazione
energetica riguardano: 
      a)  le  misure  attuabili  per  migliorare  la  classificazione
energetica attraverso ulteriori interventi di cui all'art. 26,  comma
2, lettere e), f), g),  h),  i),  j),  sull'edificio  o  sui  sistemi
tecnici per l'edilizia; 
      b)  le  misure  attuabili  per  migliorare  la  classificazione
energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi. 
    7. Le raccomandazioni  riportate  nell'attestato  di  prestazione
energetica  devono  essere  tecnicamente  fattibili  per   l'edificio
considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o  del  rapporto
costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico. 
    Art. 28-bis (Esibizione e consegna dell'attestato di  prestazione
energetica). - 1. In caso di offerta in vendita  o  in  locazione  di
edifici  o  di  unita'  immobiliari,   l'attestato   di   prestazione
energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato  al
potenziale acquirente o al conduttore. 
    2. In caso di vendita o di locazione di  un  edificio  o  di  una
unita' immobiliare prima della sua costruzione,  il  venditore  o  il
locatore, in deroga a quanto  disposto  dal  comma  1,  fornisce  una
valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal
caso,  l'attestato  e'  rilasciato  alla   fine   della   costruzione
dell'edificio o dell'unita' immobiliare. 
    3. L'attestato di prestazione energetica  relativo  al  bene  che
forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso  deve  essere
esibito al notaio all'atto  del  trasferimento  stesso  e  consegnato
contestualmente all'acquirente. 
    4. Copia fotostatica  dell'attestato  di  prestazione  energetica
deve essere consegnata al conduttore all'atto della stipulazione  del
contratto di locazione. 
    5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore  di
prestazione   energetica   globale    che    figura    nell'attestato
dell'edificio o dell'unita'  immobiliare  deve  essere  riportato  in
tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. 
    6. L'obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia  gia'
disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi  della  direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia,  e  del  d.lgs.
192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Art.  28-ter  (Effetti  dell'attestato).  -  1.  L'attestato   di
prestazione energetica diventa efficace a seguito della  trasmissione
in via telematica da parte del  tecnico  abilitato  alla  banca  dati
della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria. 
    2. La Regione  rilascia  copia  dell'attestato  con  gli  estremi
dell'avvenuta ricezione. 
    3. L'attestato e'  necessario  per  accedere  agli  incentivi  di
qualsiasi natura,  finalizzati  al  miglioramento  delle  prestazioni
energetiche delle unita' immobiliari, dell'edificio o degli impianti. 
    Art. 28-quater (Disciplina per  gli  enti  pubblici).  -  1.  Gli
edifici occupati da enti  pubblici  e  abitualmente  frequentati  dal
pubblico aventi  una  metratura  utile  totale  di  oltre  500  metri
quadrati devono essere dotati dell'attestato  entro  il  31  dicembre
2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati e'
abbassata a 250 metri quadrati. 
    2. In caso di inosservanza dei termini di  cui  al  comma  1,  la
Regione provvede tramite ARE  Liguria  S.p.A.,  con  costi  a  carico
dell'ente inadempiente. 
    3. Negli edifici di  cui  al  comma  1  l'attestato  deve  essere
affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico. 
    4. L'obbligo di affissione non si  estende  alle  raccomandazioni
contenute nell'attestato.».