Art. 7 Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 22/2007 1. L'art. 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Regolamento). - 1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti, tra l'altro: a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia; b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unita' immobiliari; d) le prescrizioni specifiche; e) i criteri e le modalita' per la redazione e il rilascio dell'attestato; f) le modalita' di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c-ter); g) ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.».