Art. 7 
 
            Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 22/2007 
 
    1. L'art. 29 della l.r. 22/2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 29 (Regolamento). - 1. Con regolamento  regionale  adottato
ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello  Statuto,  sono  definiti,  tra
l'altro: 
      a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia; 
      b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli
edifici; 
      c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici
o le unita' immobiliari; 
      d) le prescrizioni specifiche; 
      e) i criteri e le modalita' per  la  redazione  e  il  rilascio
dell'attestato; 
      f) le modalita' di svolgimento delle verifiche  a  campione  di
cui all'art. 7, comma 2, lettera c-ter); 
      g) ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.».