Art. 8 Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 22/2007 1. L'art. 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica). - 1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, cosi' come definiti dalla normativa statale vigente. 2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».