Art. 8 
 
            Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 22/2007 
 
    1. L'art. 30 della l.r. 22/2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  30  (Tecnici  abilitati  al  rilascio  dell'attestato   di
prestazione  energetica).  -   1.   L'attestazione   di   prestazione
energetica  degli  edifici  deve   essere   effettuata   in   maniera
indipendente  da  tecnici  abilitati,  cosi'  come   definiti   dalla
normativa statale vigente. 
    2. A  tal  fine,  la  Regione  istituisce  l'elenco  dei  tecnici
abilitati  al  rilascio  dell'attestato  di  prestazione  energetica,
secondo  modalita'   stabilite   con   deliberazione   della   Giunta
regionale.».