Art. 2 
 
     Modalita' di raccolta del corallo rosso (art. 14, comma 1, 
       lettera b), punto 3) della legge regionale n. 66/2005) 
 
    1.  La  raccolta  del  corallo  rosso  da  parte   dei   soggetti
autorizzati  puo'  essere  esercitata  nel  rispetto  delle  seguenti
modalita': 
      a) l'attivita' di pesca del corallo rosso nel  mare  antistante
la Regione Toscana  e'  vietata  entro  il  limite  di  60  metri  di
profondita'; 
    b) e' vietato il prelievo di rami di corallo rosso che abbiano un
diametro alla base  inferiore  di  8  millimetri.  E'  consentita  la
presenza, nel pescato complessivo, del solo 5 per cento (in peso)  di
rami inferiori a tale diametro; 
    c) il prelievo puo' essere effettuato solo manualmente per  mezzo
di piccozze o malepeggio; 
    d) sulle imbarcazioni in appoggio ai pescatori  professionali  e'
sempre  vietato  detenere  a  bordo  qualsiasi  strumento   destinato
all'ispezione a  distanza  dei  fondali  come  il  remotely  operated
vehicle (ROV).