Art. 2 Modalita' di raccolta del corallo rosso (art. 14, comma 1, lettera b), punto 3) della legge regionale n. 66/2005) 1. La raccolta del corallo rosso da parte dei soggetti autorizzati puo' essere esercitata nel rispetto delle seguenti modalita': a) l'attivita' di pesca del corallo rosso nel mare antistante la Regione Toscana e' vietata entro il limite di 60 metri di profondita'; b) e' vietato il prelievo di rami di corallo rosso che abbiano un diametro alla base inferiore di 8 millimetri. E' consentita la presenza, nel pescato complessivo, del solo 5 per cento (in peso) di rami inferiori a tale diametro; c) il prelievo puo' essere effettuato solo manualmente per mezzo di piccozze o malepeggio; d) sulle imbarcazioni in appoggio ai pescatori professionali e' sempre vietato detenere a bordo qualsiasi strumento destinato all'ispezione a distanza dei fondali come il remotely operated vehicle (ROV).